venerdì 26 febbraio 2016

CARTA DEI DIRITTI CIVILI DELL’ARTISTA - Music Freedom Day 2014

Art. 1 - L'Artista ha diritto a non essere censurata/o 
L'A. ha gli stessi diritti di qualunque essere umano (v.Costituzione Italiana e Carta Dei Diritti Umani). 
L'A. ha diritto di esprimersi liberamente ovunque, con qualunque linguaggio, forma e contenuto (purché non leda i diritti civili di altri esseri umani). 
L'A. ha diritto ad essere difesa/o e sostenuta/o dalla propria comunità di appartenenza. 
L'A. ha diritto ad associarsi liberamente e a costruire reti con altri artisti. 

Art. 2 - L’Arte ha diritto ad essere riconosciuta come patrimonio culturale e valore sociale. L'Arte è la libera espressione dell'individuo nella propria autenticità e come tale va promossa senza pregiudizi. Tutte le arti hanno pari dignità e valore. 
L'A. ha il diritto/dovere di dar voce ad altre soggettività che non hanno mezzi e modi di espressione. 
L'Arte di singole comunità etniche/geografiche va riconosciuta e promossa come patrimonio dell'umanità. 
Il valore del processo creativo che porta al prodotto va riconosciuto in ugual maniera dell'opera. 

Art. 3 - L'Artista ha diritto ad essere riconosciuta/o come categoria professionale 
L'A. ha diritto a mantenersi dignitosamente col proprio lavoro. 
L'A. ha diritto ad essere considerata/o lavoratrice/tore, anche se non è dipendente di Enti Pubblici dello Spettacolo (orchestre, teatri, musei, televisione, ecc.). L'A. ha diritto ad essere riconosciuta/o anche se non possiede una formazione accademica o convenzionale. 
L'A. ha diritto a forme di retribuzione e sostegno, anche per il lavoro culturale e l’opera intellettuale. 
L'A. ha diritto ad un reddito minimo, anche nella fase di ricerca e non solo per la produzione di opere. 

Art. 4 - L'Artista ha diritto a non essere sfruttata/o e strumentalizzata/o ad altri scopi 
L'A. ha diritto a non essere condizionata/o o lesa/o dalle leggi del mercato. 
L'A. ha diritto a creare un mercato alternativo a quello commerciale attraverso forme di auto- produzione a basso costo e ad ampia diffusione, sia fisiche che virtuali. L'A. ha diritto alla libera distribuzione e visibilità delle proprie opere. 
L'A. ha diritto ad autorappresentarsi liberamente, anche per quanto riguarda la propria immagine. 

Art. 5 - L'Artista ha il diritto di performare liberamente L'A. ha diritto di performare sul suolo pubblico senza essere sorvegliato o perseguito. 
L'A. ha diritto a forme di agevolazione per l’esibizione in spazi pubblici. 
Le strutture private che ospitano performances artistiche hanno diritto a forme di agevolazione. 
L'A. ha diritto di entrare in contatto diretto col pubblico, e di educarlo anche a forme d’arte non commerciali. 

Art. 6 - L'artista ha il diritto di rivendicare la paternità/maternità della propria opera. L’Opera non è soltanto merce e non si può valutare con i meri criteri commerciali. La paternità/maternità dell’Opera non va ridotta soltanto alla questione del diritto d’autore. 
L'A. ha diritto di esautorare il ruolo della SIAE (o altre lobbies di monopolio), e riappropriarsi della gestione dei propri diritti d'autore.

Art. 7 - L'Artista ha il diritto di essere informata/o 
L'A. ha diritto ad essere informata/o sulle normative vigenti comunali e nazionali che la/lo riguardano per non incorrere involontariamente nell’illegalità o nel sistema punitivo. L'A. ha diritto a conoscere le ordinanze comunali che agevolano o permettono le manifestazioni pubbliche. L'A. ha diritto ad essere informata/o sulle risorse di cui potrebbe disporre (es. bandi, concorsi, ecc.). Art. 8 - Tutti gli esseri umani hanno il diritto ad una formazione artistica la scuola pubblica ha il dovere di sviluppare i potenziali creativi dell’individuo fin dalla tenera età. 
L'A. ha il diritto/dovere di contribuire alla formazione artistica dell'individuo operando nella scuola pubblica.

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